[1]Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorita' o pubbliche Amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento od all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
[2]La pena della reclusione non puo' essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito.
Testo vigente dal 29 aprile 1925
