[1]Chiunque con qualsiasi mezzo, offre di procurare od eseguire dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e, in genere, lavori agli scopi di cui agli articoli 1 e 3 e' punito per il semplice fatto dell'offerta, ((con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila)).
[2]((Qualora l'offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia fatta in modo abituale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nella prima ipotesi, il tipografo, se non e' concorso nell'illecito, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila)).
Testo vigente dal 15 gennaio 2000
