Art. 393 — (Art. 208 Cod. Str.) Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell'Ordine
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 1996 al 8 agosto 2009. Leggi il testo vigente →
1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice. 2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese. ((3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalita' di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la ripartizione dei fondi e' determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entita' dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti.))
Testo in vigore dal 19 dicembre 1996 al 8 agosto 2009
