Art. 13 — Proventi dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonché dei diritti di stato civile dei comuni

Le somme di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunita' montane e dei consorzi di comuni, nonche' quelle derivanti dalla riscossione dei diritti di stato civile dei comuni, sono versate trimestralmente dagli enti locali in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalita' di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, all'articolo 25, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e all'articolo 15-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, nonche' all'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Le disponibilita' delle soppresse gestioni fuori bilancio di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno

Testo vigente dal 31 dicembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-12-23;559~art13 · fonte del testo

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