Art. 393 — (Art. 208 Cod. Str.) Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell'Ordine
Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalita' di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri ((, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato)), la ripartizione dei fondi e' determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entita' dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti.
Testo vigente dal 8 agosto 2009
