Art. 393 — (Art. 208 Cod. Str.) Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell'Ordine
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1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice. 2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996
