Art. 5 — Omessa dichiarazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 2015 al 24 giugno 2017. Leggi il testo vigente →

(( E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila. )) Ai fini della disposizione prevista ((dai commi 1 e 1-bis)) non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo in vigore dal 22 ottobre 2015 al 24 giugno 2017

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 144/2017

    Altra decisione
    21 giugno 2017

    È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Catania perché riesamini, alla luce del mutato quadro normativo, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui, relativamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omessa presentazione di una delle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53, anziché ad euro 103.291,38, come previsto dall'art. 4 del medesimo d.lgs. per la fattispecie di dichiarazione infedele. Sia la disposizione censurata sia quella evocata dal rimettente quale tertium comparationis sono state modificate dal sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015, i cui artt. 5 e 4 hanno inciso sulla descrizione delle rispettive condotte incriminate e sulle relative soglie di punibilità (riducendo quella dell'omessa dichiarazione a 50.000 euro, e innalzando quella della dichiarazione infedele a 150.000 euro, ossia al di sopra dell'importo che il rimettente ha assunto come parametro ai fini dell'operazione di allineamento richiesto); inoltre, mentre la pena comminata per la dichiarazione infedele è rimasta invariata (reclusione da uno a tre anni), quella dell'omessa dichiarazione è stata aumentata nel minimo e nel massimo (reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni), con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio delle due fattispecie non è più omogeneo come alla data dell'ordinanza di rimessione.

    Art. 5 Reati tributari · Art. 9 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 3 cost. · Art. 4 Reati tributari

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (15)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 ottobre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 2011 al 22 ottobre 2015. 12 parole tolte, 53 parole aggiunte.

E' punito con la reclusione da tolto: uno a tre anni chiunque, aggiunto: un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni tolto: annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte tolto: a euro trentamila aggiunto: ad euro cinquantamila. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della disposizione prevista tolto: dal comma 1 aggiunto: dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art5 · fonte del testo

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