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Miscellanea
Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima
Legge 14 maggio 1976, n. 389
- Aggiornato al
- 10 giugno 1976
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1Allo scopo di provvedere alla concessione dei contributi previsti dal titolo I della…
- Art. 2L'entita' massima del contributo, prevista dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n…
- Art. 3Le lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, modificato…
- Art. 4I contributi di cui al precedente articolo 1 sono destinati: nella misura del 25 per…
- Art. 5Il comitato istituito dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, e' integrato da…
- Art. 6Ad integrazione del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, di cui…
- Art. 7La lettera a) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457…
- Art. 8Il primo comma dell'articolo 8 della legge 28 marzo 1968, n. 479, e' abrogato. I mutui a…
- Art. 9I natanti, per poter essere ammessi ai benefici della presente legge, dovranno essere…
- Art. 10La vendita ed il cambio di destinazione di navi per la cui costruzione siano stati…
- Art. 11Al primo comma dell'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, e' aggiunto in fine…
- Art. 12Ad integrazione della indennita' di infortunio dovuta dalle Casse marittime Adriatica…
- Art. 13A decorrere dai sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il naviglio da…
- Art. 14E' autorizzata, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, la spesa di…
- Art. 15All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessive lire…
