Il primo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, cosi' come modificato dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale, ai rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, alle navi da pesca e per il trasporto del pescato di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate nonche' alle navi destinate ad attivita' di ricerca o industriali".

Testo vigente dal 6 giugno 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-25;234~art8 · fonte del testo

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