Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e' sostituito dal seguente: "Sono esclusi dai benefici i lavori per importi che risultino inferiori a 100 milioni di lire". La lettera a) del primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e' sostituita dalla seguente: "a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, eccettuate quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a scafo metallico a tecnologia avanzata per trasporto di passeggeri, nonche' per le unita' abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;". La lettera c) del primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e' sostituita dalla seguente: "c) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unita' per ricerche nonche' per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate". L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e' sostituito dal seguente: "Sono esclusi i lavori effettuati su unita' militari, da diporto, nonche' su quelle appartenenti allo Stato". La lettera c) del primo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' sostituita dalla seguente: "c) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unita' per ricerche nonche' per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate". L'articolo 2 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e' sostituito dal seguente: "Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 1 le imprese che, in esercizio dal 1 gennaio 1967, abbiano continuato a svolgere la propria attivita' fino al 31 dicembre 1983 con sospensioni anche totali, purche' limitate nel tempo". Il primo comma dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' sostituito dal seguente: "Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 3 i cantieri costruttori di navi mercantili destinate alla navigazione marittima indicate nel successivo articolo 5 che, in effettivo esercizio al 31 dicembre 1963, abbiano continuato la propria attivita' fino al 31 dicembre 1983 con sospensioni anche totali, purche' limitate nel tempo". Il penultimo comma dell'articolo 13 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' sostituito dal seguente: "Possono ottenere il contributo i cantieri che, in esercizio dal 1 gennaio 1967, abbiano continuato la propria attivita' fino al 31 dicembre 1983 con sospensioni anche totali, purche' limitate nel tempo". Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, il Ministro della marina mercantile, sentito il CIPI, classifica con proprio decreto i cantieri navali in maggiori, medi e minori. Il decreto di cui al precedente comma e' emanato previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera e del Senato, le quali si pronunciano entro i termini fissati dai rispettivi regolamenti.

Testo vigente dal 5 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-22;111~art4 · fonte del testo

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