Art. 5 — Contributo statale alle operazioni di finanziamento

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Per consentire l'applicazione del tasso di interesse annuo nelle misure fissate dal precedente articolo 3, il Ministro per il turismo e lo spettacolo e' autorizzato a concedere agli istituti di credito di cui al precedente articolo 4, con le modalita' determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo. Il contributo e' dovuto per tutto il periodo dell'ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo. Nel caso di restituzione anticipata totale o parziale del mutuo, il contributo continuera' ad essere corrisposto, per tutta la residua durata del mutuo prevista dal contratto originario, direttamente ai soggetti pubblici o privati che avevano stipulato il contratto di mutuo.

Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;326~art5 · fonte del testo

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