Art. 5 — Contributo statale alle operazioni di finanziamento
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Abrogato dal 21 giugno 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Abrogato dal 21 giugno 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011. 121 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per consentire l'applicazione del tasso di interesse annuo nelle misure fissate dal precedente articolo 3, il Ministro per il turismo e lo spettacolo e' autorizzato a concedere agli istituti di credito di cui al precedente articolo 4, con le modalita' determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo. Il contributo e' dovuto per tutto il periodo dell'ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo. Nel caso di restituzione anticipata totale o parziale del mutuo, il contributo continuera' ad essere corrisposto, per tutta la residua durata del mutuo prevista dal contratto originario, direttamente ai soggetti pubblici o privati che avevano stipulato il contratto di mutuo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-12;326~art5 · fonte del testo
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