Art. 6 — Garanzie ipotecarie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Abrogato dal 21 giugno 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Abrogato dal 21 giugno 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011. 133 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La concessione dei mutui previsti dalla presente legge, disposta in favore dei proprietari degli immobili di cui al precedente articolo 2, e' subordinata all'iscrizione ipotecaria a favore degli istituti di credito indicati nel precedente articolo 4 sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi. Per i mutui da concedersi ai gestori delle aziende di cui alle lettere a), b), e), d) e alla lettera f), limitatamente ai pubblici esercizi del precedente articolo 2, non proprietari dell'immobile, o degli altri beneficiari delle provvidenze della presente legge, qualora non sia possibile la concessione di ipoteca sull'immobile stesso o di terzi, possono essere prestate altre adeguate garanzie, reali o personali, quali deposito di titoli, fidejussioni di banche, enti, societa' o persone, polizze assicurative e simili. La capienza di tali garanzie sara' vagliata dall'istituto di credito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-12;326~art6 · fonte del testo
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