Art. 4 — Istituti finanziatori
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Abrogato dal 21 giugno 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Abrogato dal 21 giugno 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011. 72 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate:
tolto: a) dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro;
tolto: b) da istituti e sezioni di credito a medio o lungo termine, compresi quelli di credito fondiario designati dal Ministero del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Ministero del turismo e dello spettacolo;
tolto: c) dalle casse di risparmio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-12;326~art4 · fonte del testo
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