Art. 2 — Soggetti ed opere ammessi alle agevolazioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Abrogato dal 21 giugno 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Abrogato dal 21 giugno 2011
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011. 250 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Agli enti pubblici e privati, alle associazioni in qualsiasi forma costituite, agli imprenditori in genere ed a chiunque eserciti attivita' di interesse turistico, possono essere concesse, nelle misure ed alle condizioni indicate nei successivi articoli, le provvidenze previste dalla presente legge per la realizzazione di:
tolto: a) opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento di alberghi, pensioni, locande; nonche' villaggi turistici a tipo alberghiero anche se costituiti in complessi di singole unita' abitative, diffuse o concentrate, a proprieta' frazionata, purche' ne sia assicurata la destinazione alberghiera e la gestione unitaria, autostelli ed altri impianti aventi le caratteristiche di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni;
tolto: b) opere di ammodernamento, di miglioramento, di arredamento o di rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla lettera a) del presente articolo;
tolto: c) campeggi, villaggi turistici, case per ferie, alberghi per la gioventu' - di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 - nonche' rifugi alpini;
tolto: d) stabilimenti termali e balneari;
tolto: e) opere, impianti e servizi complementari all'attivita' turistica - compresi gli impianti sportivi e ricreativi - o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;
tolto: f) aziende della ristorazione ubicate in localita' di interesse turistico; altri pubblici esercizi ubicati nelle stesse localita' e costituenti coefficiente di attrazione della clientela estera o nazionale; nonche' agenzie di viaggio e turismo; opere di segnaletica turistica e di uffici di informazioni e di assistenza turistica istituiti ad iniziativa degli enti pubblici nazionali e periferici del turismo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-12;326~art2 · fonte del testo
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