Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, quando siano incollocati, e' concesso un assegno di incollocamento di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra. L'assegno e' concesso, sospeso o revocato secondo le modalita' stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 febbraio 1971, n. 95

2

La L. 25 febbraio 1971, n. 95 ha disposto (con l'art. 4) che "l'assegno di incollocamento istituito con l'articolo 2 della legge 23 aprile 1965, n. 488, e' elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue".

Testo vigente dal 11 aprile 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 aprile 1971

Confronto con la versione in vigore dal 28 maggio 1965 al 11 aprile 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 febbraio 1971, n. 95

    La L. 25 febbraio 1971, n. 95 ha disposto (con l'art. 4) che "l'assegno di incollocamento istituito con l'articolo 2 della legge 23 aprile 1965, n. 488, e' elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-04-23;488~art2 · fonte del testo

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