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Miscellanea
Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti
Legge 23 aprile 1965, n. 488
- Aggiornato al
- 11 aprile 1971
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 27
- Art. 1senza rubricaabrogato
- Art. 2Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni…
- Art. 3Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni…
- Art. 4L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro, ne'…
- Art. 5L'articolo 5 della legge 4 maggio 1951, n. 306, e' cosi' modificato: "A favore dei…
- Art. 6senza rubricaabrogato
- Art. 7L'assegno suppletivo, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n…
- Art. 8Per gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e'…
- Art. 9senza rubricaabrogato
- Art. 10COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95
- Art. 11senza rubricaabrogato
- Art. 12Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e…
- Art. 13Sono considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell'articolo 5 della legge 3…
- Art. 14In favore dei titolari di pensioni od assegni liquidati con decreto emanato…
- Art. 15I benefici accordati con la presente legge sono concessi d'ufficio qualora non sia…
- Art. 16All'onere di lire 200 milioni relativo al periodo 1 luglio - 31 dicembre 1964, si…
