Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1982 al 20 aprile 1985. Leggi il testo vigente →

Sono ammissibili al contributo di cui al precedente articolo 3 i lavori di costruzione delle unita' a scafo metallico, abilitate alla navigazione, di seguito indicate:

  • a)navi mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a scafo metallico a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri, nonche' per le unita' a scafo metallico abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;
  • b)rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
  • c)galleggianti, costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento ed altri mezzi galleggianti anche se non semoventi per lavori in mare, tutti di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate. Sono escluse le costruzioni effettuate per conto dello Stato, le unita' da diporto e quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 20 aprile 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-08-14;599~art5 · fonte del testo

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