((Al fine di favorire il rinnovamento della flotta mercantile, alle imprese che vendono per demolizione o che fanno demolire per proprio conto, in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunita' economica europea, navi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, iscritte da almeno tre anni nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, abbinando a detta operazione la costruzione di nuove unita', possono essere concessi i benefici previsti dal primo comma del successivo articolo 2. Per avere titolo a detti benefici le imprese interessate debbono demolire un tonnellaggio di stazza lorda compensata pari o superiore al doppio del tonnellaggio, calcolato anch'esso in tonnellate di stazza lorda compensata, del naviglio di nuova costruzione da commettere o da acquistare, entro il 31 dicembre 1986, presso un cantiere nazionale o di un Paese della Comunita' economica europea, sempre che le nuove costruzioni siano:

  • a)navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a tecnologia avanzata per trasporto di passeggeri, nonche' per le unita' a scafo metallico abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;
  • b)rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore, nonche' draghe semoventi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
  • c)galleggianti e costruzioni d'interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unita' per ricerche nonche' per lavori in mare, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate. Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato, nonche' le unita' abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade. Alle imprese che fanno effettuare lavori di trasformazione in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunita' economica europea, di navi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate, iscritte da almeno tre anni nelle matricole di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, possono essere concessi i benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, sempreche' le imprese interessate stipulino i relativi contratti entro il 30 giugno 1986. Sono escluse dai benefici di cui al secondo comma dell'articolo 2 le trasformazioni effettuate per conto dello Stato, quelle effettuate su navi abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade, quelle su unita' da diporto, nonche' su navi che non siano in possesso, dopo l'effettuazione dei lavori, della piu' alta classe del Registro italiano navale. Le navi o i galleggianti per la cui costruzione o per la cui trasformazione vengono erogati i benefici previsti dall'articolo 2 della presente legge, devono essere iscritti nelle matricole o nei registri nazionali. In caso di cancellazione per vendita all'estero di unita' costruite o trasformate, intervenuta, per le prime, entro i cinque anni dalla data di iscrizione e, per le seconde, entro tre anni dalla data di ultimazione dei lavori, i proprietari decadono dall'intero beneficio e sono obbligati a restituire le somme percepite piu' gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti. Ai fini della concessione dei benefici previsti dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge, la perdita del naviglio a seguito di naufragio, incendio o altra causa accidentale, purche' avvenuta in data non antecedente al 1 gennaio 1984, e' equiparata alla volontaria demolizione)).

Testo vigente dal 19 dicembre 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1984

Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1984 al 19 dicembre 1984. 249 parole tolte, 234 parole aggiunte in 4 capoversi.

… conto, in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunita' economica europea, navi tolto: mercantili a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, tolto: inscritte aggiunto: iscritte da almeno tre anni nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 … comma del successivo articolo 2. Per avere titolo a detti benefici le imprese interessate tolto: devono commettere o acquistare in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunita' economica europea, entro il 31 dicembre 1983, nuovo naviglio per un aggiunto: debbono demolire un tonnellaggio di stazza lorda compensata tolto: non inferiore al 50 per cento di quello che intendono demolire aggiunto: pari o superiore al doppio del tonnellaggio, calcolato anch'esso in tonnellate di stazza lorda compensata, aggiunto: del naviglio di nuova costruzione da commettere o da acquistare, entro il 31 dicembre 1986, presso un cantiere nazionale o di un Paese della Comunita' economica europea, sempre che le tolto: unita' aggiunto: nuove costruzioni siano:

a) navi tolto: mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellatetolto: , eccettuate quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a aggiunto: tecnologia avanzata per trasporto di passeggeri, nonche' per le unita' a scafo metallico abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Veneziatolto: , che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore tolto: eaggiunto: , nonche' draghe semoventi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;

c) galleggianti aggiunto: e costruzioni d'interesse energetico, costruzioni antinquinamento, tolto: costruzioni al cavo metallico di interesse energetico e altri mezzi nautici di aggiunto: unita' per ricerche nonche' per lavori in mare, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate. Sono escluse le costruzioni aggiunto: militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato, tolto: le unita' da diporto nonche' le navi che non siano in possesso, anche dopo l'effettuazione dei lavori, della piu' alta classe del Registro italiano navale. Le navi o i galleggianti che usufruiscono dei benefici previsti dal successivo articolo 2 devono essere iscritti nelle matricole o nei registri nazionali. In caso di cancellazione per vendita all'estero, intervenuta entro cinque anni dalla data di iscrizione, i proprietari decadono dall'intero beneficio e sono obbligati a restituire le somme percepite piu' gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto, aumentato di 2 punti, in vigore alla data della dichiarazione di decadenza. Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla presente legge, la perdita del naviglio a seguito di naufragio, incendio o altra causa accidentale, purche' avvenuta in data non antecedente al 30 giugno 1981, e' equiparata alla volontaria demolizione. aggiunto: nonche' le unita' abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade. Alle imprese che fanno effettuare tolto: i lavori di trasformazionetolto: , in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunita' economica europea, di navi tolto: mercantili a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate, iscritte da … 146 del codice della navigazione, possono essere concessi i benefici previsti dal secondo comma tolto: del successivo articolo 2. Per avere titolo a detti benefici aggiunto: dell'articolo 2 della presente legge, sempreche' le imprese interessate tolto: devono stipulare aggiunto: stipulino i relativi contratti entro il 30 giugno tolto: 1984 aggiunto: 1986. Sono escluse aggiunto: dai benefici di cui al secondo comma dell'articolo 2 le trasformazioni effettuate per conto dello Stato, tolto: nonche' quelle relative ad aggiunto: quelle effettuate su navi abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade, quelle su unita' da diporto tolto: ed aaggiunto: , nonche' su navi che non siano in possesso, tolto: anche dopo l'esecuzione aggiunto: dopo l'effettuazione dei lavori, tolto: del certificato di navigabilita' aggiunto: della piu' alta classe del Registro italiano navale. Le navi o i galleggianti per la cui costruzione o per la cui trasformazione vengono erogati i benefici previsti dall'articolo 2 della presente legge, devono essere iscritti nelle matricole o nei registri nazionali. In caso di cancellazione per vendita all'estero tolto: dell'unita' assistita dai benefici della presente legge, intervenuta entro aggiunto: di unita' costruite o trasformate, intervenuta, per le prime, entro i cinque anni dalla data di iscrizione e, per le seconde, entro tre anni dalla data di ultimazione dei lavori tolto: di trasformazione, i proprietari decadono dall'intero beneficio e sono obbligati a restituire le somme percepite piu' gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto aggiunto: in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due puntitolto: , in vigore alla data di dichiarazione di decadenzaaggiunto: . Ai fini della concessione dei benefici previsti dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge, la perdita del naviglio a seguito di naufragio, incendio o altra causa accidentale, purche' avvenuta in data non antecedente al 1 gennaio 1984, e' equiparata alla volontaria demolizione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-08-14;600~art1 · fonte del testo

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