Art. 3 — Campo di applicazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1982 al 20 aprile 1985. Leggi il testo vigente →

Sono ammissibili al contributo i lavori effettuati sulle seguenti costruzioni:

  • a)navi mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate - eccettuate quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade - nonche', a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le unita' a scafo metallico abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto dei passeggeri o di automezzi;
  • b)rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
  • c)galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento ed altri mezzi nautici per lavori in mare, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate. Sono esclusi i lavori effettuati sulle costruzioni appartenenti allo Stato nonche' sulle unita' da diporto.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 20 aprile 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-08-14;598~art3 · fonte del testo

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