La perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 puo' determinare la revoca dei benefici previsti ai titoli II, III e IV della presente legge. La revoca spettera' alle amministrazioni o agli istituti di credito che hanno disposto la concessione dei benefici stessi, previa assegnazione ai consorzi e societa' consortili di cui all'articolo 1 di un termine di sei mesi per uniformarsi alle condizioni stabilite dalla legge. La revoca sara' parimenti disposta nel caso in cui recedano dal consorzio imprese consorziate rappresentanti piu' del 50 per cento del fondo consortile, salvo che, nel termine di novanta giorni, tali imprese non siano state sostituite da altre, in possesso dei requisiti prescritti, il cui apporto consenta la ricostituzione del fondo consortile nella misura minima del 51 per cento.

Testo vigente dal 27 maggio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-05-21;240~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari