Art. 1 — Incremento e proroga dei programmi dell'edilizia scolastica - Ripartizione dei contributi per tipi di scuole

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Il programma di finanziamento a favore dell'edilizia scolastica, previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, e' prorogato al 30 giugno 1965 con le modifiche di cui alla presente legge.5 Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1962-63, per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1963-64 e per lire 3.250 milioni nell'esercizio 1964-65, comprensivi per i primi due esercizi dei 1.500 milioni di lire autorizzati dalla, legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue:

  • 1)Per contributi destinati agli edifici della scuola elementare: 1.750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.500 nell'esercizio 1964-65;
  • 2)per contributi destinati agli edifici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonche' degli istituti professionali: lire 1.750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.250 milioni nell'esercizio 1964-65;
  • 3)per contributi destinati agli edifici delle scuole in locazione: lire 750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64 e lire 500 milioni nell'esercizio 1964-65.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 marzo 1964, n. 115

5

La L. 20 marzo 1964, n. 115 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'art. 1, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e con l'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, numero 166, sono istituiti 130 posti dall'anno accademico 1964-65."

Testo in vigore dal 26 marzo 1964 al 25 dicembre 1964

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 26 marzo 1964

Confronto con la versione in vigore dal 8 marzo 1963 al 26 marzo 1964.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 marzo 1964, n. 115

    La L. 20 marzo 1964, n. 115 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'art. 1, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e con l'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, numero 166, sono istituiti 130 posti dall'anno accademico 1964-65."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art1 · fonte del testo

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