Art. 1 — Incremento e proroga dei programmi dell'edilizia scolastica - Ripartizione dei contributi per tipi di scuole

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Il programma di finanziamento a favore dell'edilizia scolastica, previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, e' prorogato al 30 giugno 1965 con le modifiche di cui alla presente legge. Per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65 il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni per l'importo complessivo di lire 3.250 milioni per ciascun esercizio, comprensivi, per i primi due esercizi, dei 1.500 milioni di lire autorizzati dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue:

  • 1)per contributi destinati agli edifici per le scuole elementari lire 1.500 milioni;
  • 2)per contributi destinati agli edifici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonche' degli istituti professionali, lire 1.250 milioni;
  • 3)per contributi destinati agli edifici per le scuole degli altri tipi, comprese le scuole materne, nonche' per gli istituti statali di educazione, lire 500 milioni.

Testo in vigore dal 8 agosto 1962 al 8 marzo 1963

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