Art. 29 — Contributi agli Istituti che dispongono di propri edifici

Le Amministrazioni degli Istituti statali di educazione che dispongono di propri edifici fruiscono del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge nella misura del 6 per cento della spesa riconosciuto ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento degli edifici stessi. A tal fine, in aggiunta agli stanziamenti disposti dall'articolo 1 della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni per contributi trentacinquennali per gli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 per l'importo di lire 30 milioni per ciascun esercizio. I mutui richiesti dalle Amministrazioni degli Istituti sono garantiti dallo Stato con le modalita' di cui all'articolo 4 della presente legge.

Testo vigente dal 8 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art29 · fonte del testo

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