Art. 16 — Contributi ad alcune categorie di comuni per l'adattamento dei locali destinati alle scuole elementari rurali

E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, da destinarsi ai contributi concessi, in base alla legge 17 dicembre 1957, n. 1229, dal Ministero della pubblica istruzione ai comuni che intendano adibire ad uso di scuole elementari rurali, costruzioni di loro proprieta'. I provveditori agli studi, sentiti i Consigli scolastici provinciali e gli ispettori scolastici competenti per territorio, proporranno in quali casi ed in quale misura il contributo dovrebbe essere erogato tenendo conto della rispondenza allo scopo degli adattamenti previsti e della relativa spesa, delle necessita' delle finanze comunali e dello stato della zona in rapporto alle esigenze dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. A tale scopo i Consigli scolastici provinciali compileranno, entro il 15 febbraio di ogni anno, una graduatoria delle opere da ammettere a contributo. Sono considerate scuole elementari rurali quelle dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e quelle delle frazione e contrade dei comuni maggiori, le quali abbiano una popolazione non superiore a 1.500 abitanti. I contributi non possono riguardare piu' di due scuole. Per stabilire l'idoneita' degli adattamenti dei locali ad uso scolastico, i provveditori agli studi e i Consigli scolastici provinciali si uniformeranno alle norme vigenti in materia. In nessun caso i contributi possono superare le lire trecentomila per le spese di adattamento e lire centomila per le spese di arredamento, per ogni aula adattata. Per l'insieme dei servizi, come pure per un eventuale locale da adibire ad abitazione per l'insegnante, puo' essere concesso un ulteriore contributo nella misura massima di lire cinquecentomila La ripartizione delle somme e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.5d

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1965, n. 874

5d

La L. 13 luglio 1965, n. 874 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le provvidenze previste dagli articoli 14, primo e secondo comma, 15, 16, 28, 31, primo comma, 36 37, 40, 43 e 48 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 e con scadenza a quest'ultima data, sono prorogate al 31 dicembre 1965."

Testo vigente dal 29 luglio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 luglio 1965

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1962 al 29 luglio 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 1965, n. 874

    La L. 13 luglio 1965, n. 874 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le provvidenze previste dagli articoli 14, primo e secondo comma, 15, 16, 28, 31, primo comma, 36 37, 40, 43 e 48 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 e con scadenza a quest'ultima data, sono prorogate al 31 dicembre 1965."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art16 · fonte del testo

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