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[1]Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6, della presente legge, si applicano anche per la costituzione di riserve di caccia.

[2]Quanto pero' all'estensione potranno essere costituiti in riserva terreni aventi una superficie non inferiore ai 100 ettari.

[3]Nelle provincie ove per la costituzione della riserva di caccia sia rimasta in vigore sino alla promulgazione della presente legge la prescrizione della chiusura effettiva del fondo, con ripari idonei ad impedire l'ingresso, tale prescrizione continuera' ad avere vigore per i terreni incolti.

[4]((E percio' le riserve di caccia costituite da tali terreni dovranno essere circondate con uno dei seguenti mezzi:

[5]1° Muro a calce o a secco dell'altezza minima di m. 1,20;

[6]2° Rete metallica dell'altezza minima di m. 1, sormontata da filo spinato, in modo da raggiungere l'altezza minima di m. 1,20;

[7]3° Corsi d'acqua, canali, della profondita' minima di m. 1 e della larghezza minima di m. 2,50; fossi naturali, a sponde ripide, della profondita' minima di m. 2,50 e della larghezza minima di m. 3.

[8]I punti di agevole passaggio dovranno venire sbarrati con una delle chiusure previste dal presente articolo;

[9]4° Siepe naturale od artificiale (fratta) dell'altezza minima di m. 1,20;

[10]5° Elementi anche alternati, in legno o filo di ferro, verticali ovvero orizzontali. Tale chiusura dovra' avere un'altezza minima di m. 1,20 e la distanza tra i vari elementi non potra' essere maggiore di centimetri 30. La parte superiore della chiusura dovra' essere costituita da uno o piu' fili di ferro spinato isolati ovvero aderenti alla chiusura stessa.

[11]Una stessa riserva potra' essere chiusa anche con differenti mezzi, purche' siano tra quelli sopra indicati.

[12]Sui laghi, pero', e sugli stagni di proprieta' privata, anche aperti, non sara' lecito porre imbarcazioni, tine per la caccia, ecc., contro il divieto del proprietario)).

[13]Per la costituzione delle riserve aperte di caccia, il concessionario dovra' pagare annualmente la seguente tassa, ragguagliata alla estensione, secondo un criterio degressivo: da 100 a 1000 ettari, lire 1.50 all'ettaro; per l'estensione eccedente i 1000 ettari fino a 3000, L. 1 all'ettaro; per la parte eccedente i 3000 ettari L. 0.50 all'ettaro. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il Regio D.L. 4 maggio 1924, n. 754, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il divieto di caccia e di aucupio entro i metri 50 dai confini perimetrali delle bandite e riserve, sancito dagli articoli 6, 8 e 21 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, non riguarda le bandite o le riserve completamente recinte da chiusure verticali, non inferiori a metri 1,20".

Testo in vigore dal 23 maggio 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1923 al 23 maggio 1924. 35 parole tolte, 182 parole aggiunte in 9 capoversi.

E percio' le riserve di caccia costituite da tali terreni dovranno essere circondate tolto: da siepe ofratta fossi, aggiunto: con uno dei seguenti mezzi:

aggiunto: 1° Muro a calce o a secco dell'altezza minima di m. 1,20;

aggiunto: 2° Rete metallica dell'altezza minima di m. 1, sormontata da filo spinato, in modo da raggiungere l'altezza minima di m. 1,20;

aggiunto: 3° Corsi d'acqua, canali, della profondita' minima di m. 1 e della larghezza minima di m. 2,50; fossi naturali, a sponde ripide, della profondita' minima di m. 2,50 e della larghezza minima di m. 3.

aggiunto: I punti di agevole passaggio dovranno venire sbarrati con una delle chiusure previste dal presente articolo;

aggiunto: 4° Siepe naturale od artificiale (fratta) dell'altezza minima di m. 1,20;

aggiunto: 5° Elementi anche alternati, in legno o filo di ferro, tolto: o da qualsiasi altra effettiva chiusura atta ad ostacolare il passaggio agli uomini ed animali, chiusura che dovra' collegare fra loro le tabelle indicanti il divieto aggiunto: verticali ovvero orizzontali. Tale chiusura dovra' avere un'altezza minima di m. 1,20 e la distanza tra i vari elementi non potra' essere maggiore di centimetri 30. La parte superiore della chiusura dovra' essere costituita da uno o piu' fili di ferro spinato isolati ovvero aderenti alla chiusura stessa.

aggiunto: Una stessa riserva potra' essere chiusa anche con differenti mezzi, purche' siano tra quelli sopra indicati.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Tuttavia sui laghi oaggiunto: Sui laghi, pero', e sugli stagni di proprieta' privata, anche aperti, non sara' lecito porre imbarcazioni, tine per la caccia, ecc., contro il divieto del proprietario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 4 maggio 1924, n. 754, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il divieto di caccia e di aucupio entro i metri 50 dai confini perimetrali delle bandite e riserve, sancito dagli articoli 6, 8 e 21 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, non riguarda le bandite o le riserve completamente recinte da chiusure verticali, non inferiori a metri 1,20".

urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1420~art8 · fonte del testo

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