Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1923 al 23 maggio 1924. Leggi il testo vigente →
[1]Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6, della presente legge, si applicano anche per la costituzione di riserve di caccia.
[2]Quanto pero' all'estensione potranno essere costituiti in riserva terreni aventi una superficie non inferiore ai 100 ettari.
[3]Nelle provincie ove per la costituzione della riserva di caccia sia rimasta in vigore sino alla promulgazione della presente legge la prescrizione della chiusura effettiva del fondo, con ripari idonei ad impedire l'ingresso, tale prescrizione continuera' ad avere vigore per i terreni incolti.
[4]E percio' le riserve di caccia costituite da tali terreni dovranno essere circondate da siepe o fratta fossi, filo di ferro, o da qualsiasi altra effettiva chiusura atta ad ostacolare il passaggio agli uomini ed animali, chiusura che dovra' collegare fra loro le tabelle indicanti il divieto.
[5]Tuttavia sui laghi o stagni di proprieta' privata, anche aperti, non sara' lecito porre imbarcazioni, tine per la caccia, ecc., contro il divieto del proprietario.
[6]Per la costituzione delle riserve aperte di caccia, il concessionario dovra' pagare annualmente la seguente tassa, ragguagliata alla estensione, secondo un criterio degressivo: da 100 a 1000 ettari, lire 1.50 all'ettaro; per l'estensione eccedente i 1000 ettari fino a 3000, L. 1 all'ettaro; per la parte eccedente i 3000 ettari L. 0.50 all'ettaro.
Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 23 maggio 1924
