Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009. 194 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: La costituzione in bandita di cui al precedente articolo e' autorizzata con decreto del Ministro di agricoltura.
tolto: Il decreto di concessione non sara' esecutivo, finche' il concessionario non abbia ottemperato ai seguenti obblighi:
tolto: a) apposizione di segnali perimetrali, collocati a distanza di non piu' di 100 metri l'uno dall'altro, e recanti, ad altezza di 4 metri e, in ogni caso, in modo visibile, una targa o tabella con la scritta «Divieto di caccia», od altra equivalente.
tolto: Tali targhe o tabelle potranno, tuttavia, essere anche apposte ad alberi, e l'altezza dei pali e la distanza fra di essi potranno anche essere, rispettivamente, minore di quattro o maggiore di 100 metri, quando la scritta risulti egualmente visibile in modo sufficiente a chi voglia accedere al fondo.
tolto: In difetto di quanto viene stabilito nel presente articolo, non si riterranno sussistere i segnali che rendano palese la inibizione agli effetti dell'articolo 428 del Codice penale;
tolto: b) assunzione di guardie girate, autorizzate a termini dell' articolo 26 della presente legge, in numero sufficiente, fissato col decreto di concessione, per la continua ed efficace sorveglianza della zona bandita.
tolto: Gli obblighi sopra accennati spettano anche allo Stato per le bandite demaniali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1420~art4 · fonte del testo
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