Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1924 al 16 dicembre 2009. 356 parole tolte, 20 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6, della presente legge, si applicano anche per la costituzione di riserve di caccia.
tolto: Quanto pero' all'estensione potranno essere costituiti in riserva terreni aventi una superficie non inferiore ai 100 ettari.
tolto: Nelle provincie ove per la costituzione della riserva di caccia sia rimasta in vigore sino alla promulgazione della presente legge la prescrizione della chiusura effettiva del fondo, con ripari idonei ad impedire l'ingresso, tale prescrizione continuera' ad avere vigore per i terreni incolti.
tolto: E percio' le riserve di caccia costituite da tali terreni dovranno essere circondate con uno dei seguenti mezzi:
tolto: 1° Muro a calce o a secco dell'altezza minima di m. 1,20;
tolto: 2° Rete metallica dell'altezza minima di m. 1, sormontata da filo spinato, in modo da raggiungere l'altezza minima di m. 1,20;
tolto: 3° Corsi d'acqua, canali, della profondita' minima di m. 1 e della larghezza minima di m. 2,50; fossi naturali, a sponde ripide, della profondita' minima di m. 2,50 e della larghezza minima di m. 3.
tolto: I punti di agevole passaggio dovranno venire sbarrati con una delle chiusure previste dal presente articolo;
tolto: 4° Siepe naturale od artificiale (fratta) dell'altezza minima di m. 1,20;
tolto: 5° Elementi anche alternati, in legno o filo di ferro, verticali ovvero orizzontali. Tale chiusura dovra' avere un'altezza minima di m. 1,20 e la distanza tra i vari elementi non potra' essere maggiore di centimetri 30. La parte superiore della chiusura dovra' essere costituita da uno o piu' fili di ferro spinato isolati ovvero aderenti alla chiusura stessa.
tolto: Una stessa riserva potra' essere chiusa anche con differenti mezzi, purche' siano tra quelli sopra indicati.
tolto: Sui laghi, pero', e sugli stagni di proprieta' privata, anche aperti, non sara' lecito porre imbarcazioni, tine per la caccia, ecc., contro il divieto del proprietario.
tolto: Per la costituzione delle riserve aperte di caccia, il concessionario dovra' pagare annualmente la seguente tassa, ragguagliata alla estensione, secondo un criterio degressivo: da 100 a 1000 ettari, lire 1.50 all'ettaro; per l'estensione eccedente i 1000 ettari fino a 3000, L. 1 all'ettaro; per la parte eccedente i 3000 ettari L. 0.50 all'ettaro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1420~art8 · fonte del testo
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