Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009. 98 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I proprietari o possessori di terreni, di estensione non inferiore ad ettari 300, potranno ottenere di costituire i terreni stessi in bandita, per una estensione non superiore ad ettari duemila.
tolto: Il Ministro per l'agricoltura potra' consentire che tale limite sia superato.
tolto: Puo' essere consentito che piu' proprietari di terreni confinanti, anche di estensione inferiore ai trecento ettari ciascuno, si uniscano in consorzio per costituire in bandita il complesso dei terreni di cui dispongono.
tolto: Puo' essere parimenti ammessa la costituzione in bandita di terreni di qualsiasi estensione, completamente cintati da mura, cancelli, reti metalliche, siepi od altra effettiva chiusura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1420~art3 · fonte del testo
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