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[1]La costituzione in bandita di cui al precedente articolo e' autorizzata con decreto del Ministro di agricoltura.
[2]Il decreto di concessione non sara' esecutivo, finche' il concessionario non abbia ottemperato ai seguenti obblighi:
- a)apposizione di segnali perimetrali, collocati a distanza di non piu' di 100 metri l'uno dall'altro, e recanti, ad altezza di 4 metri e, in ogni caso, in modo visibile, una targa o tabella con la scritta «Divieto di caccia», od altra equivalente.
[3]Tali targhe o tabelle potranno, tuttavia, essere anche apposte ad alberi, e l'altezza dei pali e la distanza fra di essi potranno anche essere, rispettivamente, minore di quattro o maggiore di 100 metri, quando la scritta risulti egualmente visibile in modo sufficiente a chi voglia accedere al fondo.
[4]In difetto di quanto viene stabilito nel presente articolo, non si riterranno sussistere i segnali che rendano palese la inibizione agli effetti dell'articolo 428 del Codice penale;
- b)assunzione di guardie girate, autorizzate a termini dell' articolo 26 della presente legge, in numero sufficiente, fissato col decreto di concessione, per la continua ed efficace sorveglianza della zona bandita.
[5]Gli obblighi sopra accennati spettano anche allo Stato per le bandite demaniali.
Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009
