Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009. 213 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: I cani di qualsiasi razza e specie, trovati nelle bandite o nelle riserve, saranno catturati, e, se la cattura non sia possibile, potranno essere uccisi.
tolto: I cani trovati a vagare nelle campagne in periodo di divieto dovranno essere possibilmente catturati e, ove la cattura non ne sia possibile, potranno essere uccisi dagli agenti addetti alla sorveglianza e da quelli della pubblica forza.
tolto: I cani di qualunque razza e specie trovati a vagare nelle campagne durante il periodo nel quale ne e' permesso l'uso, ove non siano accompagnati dai cacciatori, dovranno essere catturati dagli agenti di sorveglianza o da quelli della pubblica forza.
tolto: Non debbono considerarsi cani vaganti quelli trovati nelle vicinanze delle abitazioni e quelli addetti alla custodia delle masserie, dei greggi, in prossimita' di questi.
tolto: I cani catturati dovranno essere consegnati alla Societa' dei cacciatori, legalmente costituita, piu' prossima al luogo della cattura, che ne curera' la custodia. Il proprietario potra', entro otto giorni, ottenerne la consegna, pagando una penale di lire 100 (cento) e rimborsando le spese di mantenimento e di custodia.
tolto: La penale sara' devoluta agli agenti che hanno eseguito la cattura, o rimarra' alla Societa' se la cattura sia stata fatta da cacciatori.
tolto: Trascorsi otto giorni dalla cattura, la Societa' potro' disporre liberamente dei cani non ritirati dal proprietario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1420~art14 · fonte del testo
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