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Per il periodo di applicazione della presente legge, l'amministrazione centrale e le regioni predispongono programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attivita' alle quali, oltre al personale istituzionalmente addetto, possono essere destinati giovani in eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. I programmi si articolano in progetti specifici definiti d'intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione, e si possono, tra l'altro, riferire ai seguenti settori: beni culturali ed ambientali; patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre incolte; prevenzione degli incendi nei boschi; servizi antincendi; aggiornamento del catasto; turismo e ricettivita'; ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego; servizi in materia di motorizzazione civile; servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del tesoro; carte geologiche, sismiche e delle acque; assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca; sperimentazione agraria e della pesca; fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi; servizi di rilevanza sociale. I comuni e le comunita' montane possono presentare alla regione territorialmente competente progetti specifici di intervento nei settori indicati nel comma precedente. 1 progetti riguardano la creazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dei servizi ed opere di cui al presente articolo, prevedono le connesse attivita' di formazione professionale, indicano i tempi e le modalita' di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la spesa per le attrezzature, per il personale e per il funzionamento. Le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione dei progetti presentano alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista di cui all'articolo 4 della presente legge, da utilizzare nell'attuazione dei progetti medesimi, con la indicazione delle qualifiche richieste. Il contratto puo' avere durata compresa tra un minimo di quattro e un massimo di dodici mesi, salva diversa determinazione del CIPE ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente e non puo' essere rinnovato. La durata delle prestazioni oggetto del contratto deve in ogni caso non essere inferiore a venti ore settimanali. La retribuzione delle prestazioni deve in ogni caso essere determinata in misura corrispondente al trattamento economico base minimo per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni per cui e' stipulato il contratto, ridotta in proporzione dell'orario di servizio prestato.

Testo in vigore dal 11 giugno 1977 al 26 agosto 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art26 · fonte del testo

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