((Il contratto di formazione e' stipulato per iscritto e prevede la durata ed il trattamento giuridico ed economico. I cicli formativi, intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli di formazione, in rapporto alle fasce professionali, sono promossi od autorizzati dalla regione, anche presso le aziende o loro consorzi. La durata, le modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa e di formazione professionale in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, nonche' il rapporto tra attivita' lavorativa e formazione sono stabilite dalla commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 3 della presente legge, in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative. Il numero minimo delle ore destinate alla formazione non puo' essere inferiore al 30 per cento delle ore complessive previste dal contratto di formazione. Copia del contratto e' rimessa all'ufficio provinciale del lavoro. Durante l'esecuzione del contratto il libretto di lavoro e' conservato dal datore di lavoro che deve annotare l'inizio e il termine del rapporto, l'attivita' formativa ed il livello di professionalita' conseguito. Il Ministro della difesa, con suo decreto, nei limiti numerici permessi dalle necessita' primarie della Difesa, puo' consentire, di anno in anno, ai giovani arruolati, assunti con contratto di formazione ai sensi della presente legge o impegnati in progetti specifici di cui all'articolo 26, il differimento - per la durata del contratto e per una sola volta - della prestazione del servizio alle armi purche' il predetto contratto abbia termine entro il compimento del 22° anno di eta')).

Testo vigente dal 26 agosto 1978

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 agosto 1978

Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1977 al 26 agosto 1978. 81 parole tolte, 203 parole aggiunte in 5 capoversi.

Il contratto di formazione tolto: deve essere aggiunto: e' stipulato per iscritto e tolto: deve prevedere:

tolto: 1) la durata;

tolto: 2) l'orario di lavoro che non puo' essere inferiore alle venti ore settimanali e deve consentire al giovane di frequentare qualificati cicli di formazione professionale integrativi promossi o aggiunto: prevede la durata ed il trattamento giuridico ed economico. I cicli formativi, intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli di formazione, in rapporto alle fasce professionali, sono promossi od autorizzati dalla regionetolto: ; l'orario complessivo, comprensivo delle ore dedicate ai suddetti cicli di formazione professionale, non puo' comunque superare l'orario contrattuale;

tolto: 3)aggiunto: , anche presso le aziende o loro consorzi. La durata, le modalita' di svolgimento dell'attivita' tolto: formativa attraverso organici corsi professionali intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli formativi al termine del rapporto;

tolto: 4) il trattamento giuridico ed economico aggiunto: lavorativa e di formazione professionale in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, nonche' il rapporto tra attivita' lavorativa e formazione sono stabilite dalla commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 3 della presente legge, in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative. Il numero minimo delle ore destinate alla formazione non puo' essere inferiore al 30 per cento delle ore complessive previste dal contratto di formazione. Copia del contratto e' rimessa all'ufficio provinciale del lavoro. Durante l'esecuzione del contratto il libretto di lavoro e' conservato dal datore di lavoro che tolto: dovra' aggiunto: deve annotare l'inizio e il termine del rapporto, l'attivita' formativa ed il livello di professionalita' conseguitoaggiunto: . Il Ministro della difesa, con suo decreto, nei limiti numerici permessi dalle necessita' primarie della Difesa, puo' consentire, di anno in anno, ai giovani arruolati, assunti con contratto di formazione ai sensi della presente legge o impegnati in progetti specifici di cui all'articolo 26, il differimento - per la durata del contratto e per una sola volta - della prestazione del servizio alle armi purche' il predetto contratto abbia termine entro il compimento del 22° anno di eta'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art8 · fonte del testo

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