((La commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, provvede alla formulazione della graduatoria, dei giovani iscritti nella lista speciale, raggruppandoli per fasce professionali, da definirsi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale. In mancanza, i giovani, sulla base delle domande presentate, sono raggruppati per categorie professionali e in ciascuna categoria secondo la qualifica o la specializzazione posseduta, o, per il contratto di formazione, secondo quelle per le quali nella domanda sono state indicate le propensioni. Nella formazione delle graduatorie si terra' conto altresi' della condizione economica personale e familiare degli interessati. La graduatoria e' resa pubblica ed e' comunicata al comune, per l'affissione all'albo pretorio, ed alla regione. Il primo aggiornamento della graduatoria sulla base delle disposizioni previste dal presente articolo deve essere completato entro il 31 dicembre 1978. Gli aggiornamenti successivi hanno luogo alla fine di ciascun trimestre a partire dal 31 marzo 1979. Il giovane che senza giustificato motivo rifiuti l'avviamento, ai sensi degli articoli 7 e 26 della presente legge, ad un'attivita' corrispondente ai requisiti professionali d'iscrizione o alle propensioni manifestate, perde il proprio turno d'avviamento per un periodo di due mesi decorrente dalla data del rifiuto. Dopo la perdita del secondo turno il giovane e' cancellato dalla lista. Contro l'omessa, erronea o indebita inclusione ovvero cancellazione, dalla lista speciale e dalla graduatoria, nonche' contro gli atti di avviamento e' ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria e dei relativi aggiornamenti ovvero dalla data del provvedimento. La commissione decide sui ricorsi con provvedimento definitivo, entro e non oltre quindici giorni dal loro deposito. Decorso tale termine, senza che il ricorrente abbia avuto comunicazione della decisione, il ricorso si intende respinto, ferma restando la possibilita' di adire l'autorita' competente. Il datore di lavoro che intende assumere giovani deve farne richiesta numerica o nominativa ai sensi del comma successivo alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attivita' in cui prevede di inserire i giovani nonche' le condizioni delle prestazioni richieste. Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, l'avviamento al lavoro, a cura della sezione di collocamento, e' operato sulla base della graduatoria. Quando la richiesta sia relativa al personale qualificato o in possesso di titolo di studio specifico, l'avviamento e' operato secondo l'ordine di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta. Il datore di lavoro ha in tal caso la facolta' di indicare i requisiti professionali che i giovani debbono possedere. Fino al 30 giugno 1980 i datori di lavoro che occupano stabilmente non piu' di dieci dipendenti possono effettuare assunzioni di giovani iscritti nella lista speciale con il contratto di formazione di cui all'articolo 7, mediante richiesta nominativa)).

Testo vigente dal 26 agosto 1978

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Che cosa è cambiato dal 26 agosto 1978

Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1977 al 26 agosto 1978. 204 parole tolte, 369 parole aggiunte.

La commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, provvede alla tolto: formazione della graduatoria dei giovani aggiunto: formulazione della graduatoria, dei giovani iscritti nella lista speciale, raggruppandoli per fasce professionali, da definirsi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale. In mancanza, i giovani, sulla base delle domande presentate, tolto: tenendo conto della qualifica professionale e della condizione economica, familiare e personale degli interessati e annotando la propensione indicata ed il titolo di studio. I giovani possono chiedere di essere destinati ad attivita' non corrispondenti al titolo di studio di cui sono in possesso. In tale ipotesi il titolo di studio non ha rilevanza sul rapporto instaurato in applicazione della presente legge. La prima formazione della graduatoria avra' luogo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli aggiornamenti successivi avranno luogo a fine giugno e a fine dicembre di ogni anno aggiunto: sono raggruppati per categorie professionali e in ciascuna categoria secondo la qualifica o la specializzazione posseduta, o, per il contratto di formazione, secondo quelle per le quali nella domanda sono state indicate le propensioni. Nella formazione delle graduatorie si terra' conto altresi' della condizione economica personale e familiare degli interessati. La graduatoria e' resa pubblica ed e' comunicata al comune, per l'affissione all'albo pretorio, tolto: e aggiunto: ed alla regione. tolto: Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, l'avviamento al lavoro, a cura della sezione di collocamento, e' operata sulla base della graduatoria. Quando la richiesta sia relativa al personale qualificato o in possesso di titolo di studio specifico l'avviamento e' operato secondo l'ordine di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta aggiunto: Il primo aggiornamento della graduatoria sulla base delle disposizioni previste dal presente articolo deve essere completato entro il 31 dicembre 1978. Gli aggiornamenti successivi hanno luogo alla fine di ciascun trimestre a partire dal 31 marzo 1979. Il giovane che senza giustificato motivo rifiuti l'avviamento, ai sensi degli articoli 7 e 26 della presente legge, ad un'attivita' corrispondente ai requisiti professionali d'iscrizione o alle propensioni manifestate, perde il proprio turno d'avviamento per un periodo di due mesi decorrente dalla data del rifiuto. Dopo la perdita del secondo turno il giovane e' cancellato dalla lista. Contro l'omessa, erronea o indebita inclusione tolto: nelle liste speciali aggiunto: ovvero cancellazione, dalla lista speciale e dalla graduatoria, nonche' contro gli atti di avviamento e' ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, entro tolto: trenta aggiunto: sette giorni dalla pubblicazione tolto: delle liste aggiunto: della graduatoria e dei relativi aggiornamenti ovvero dalla data del provvedimento. La commissione decide sui ricorsitolto: , con provvedimento definitivo, entro e non oltre tolto: trenta aggiunto: quindici giorni dal loro deposito. tolto: La mancata decisione entro il suddetto termine ha il valore di reiezione del ricorso. Le richieste di assunzione dei giovani ai sensi della presente legge non possono essere nominative aggiunto: Decorso tale termine, senza che il ricorrente abbia avuto comunicazione della decisione, il ricorso si intende respinto, ferma restando la possibilita' di adire l'autorita' competente. Il datore di lavoro che intende assumere tolto: i giovani deve far domanda aggiunto: giovani deve farne richiesta numerica o nominativa ai sensi del comma successivo alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attivita' in cui prevede di inserire i giovani tolto: e le condizioni della prestazione richiesta aggiunto: nonche' le condizioni delle prestazioni richieste. Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, l'avviamento al lavoro, a cura della sezione di collocamento, e' operato sulla base della graduatoria. Quando la richiesta sia relativa al personale qualificato o in possesso di titolo di studio specifico, l'avviamento e' operato secondo l'ordine di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta. Il datore di lavoro ha in tal caso la facolta' di indicare i requisiti professionali che i giovani debbono possedere. Fino al 30 giugno 1980 i datori di lavoro che occupano stabilmente non piu' di dieci dipendenti possono effettuare assunzioni di giovani iscritti nella lista speciale con il contratto di formazione di cui all'articolo 7, mediante richiesta nominativa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art5 · fonte del testo

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