(( I giovani assunti ai sensi degli articoli 9, quarto comma, e 26 della presente legge o al termine del contratto a tempo parziale e determinato o del corso pratico di formazione sul lavoro di cui al successivo articolo 16-bis, non possono far valere il titolo di studio da essi posseduto che non sia indicato sulla richiesta del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni proprie della fascia professionale o della qualifica per la quale sono stati assunti)).

Testo vigente dal 26 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art6bis · fonte del testo

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