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Miscellanea
Provvedimenti per l'occupazione giovanile
Legge 1 giugno 1977, n. 285
- Aggiornato al
- 25 giugno 1980
- Articoli
- 39
- Versioni storiche
- 55
Titolo I — Norme generaliartt. 1 – 16-quater
- Art. 1Allo scopo di: 1) incentivare l'impiego straordinario di giovani in attivita' agricole…
- Art. 2Le regioni, secondo i propri indirizzi programmatori, predispongono, entro e non oltre il…
- Art. 3Per i fini di cui al precedente articolo e' costituita presso la regione, per il periodo…
- Art. 3-bisLa commissione centrale di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assume…
- Art. 4Presso le sezioni di collocamento e' istituita una lista speciale nella quale si possono…
- Art. 5La commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264…
- Art. 6Durante il periodo di applicazione della presente legge, i giovani di eta' tra i 15 e i…
- Art. 6-bisI giovani assunti ai sensi degli articoli 9, quarto comma, e 26 della presente legge o al…
- Art. 7Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani iscritti nella lista…
- Art. 8Il contratto di formazione e' stipulato per iscritto e prevede la durata ed il…
- Art. 9I giovani assunti a norma degli articoli 6 e 7 hanno diritto alla retribuzione…
- Art. 10In sede di versamento all'INPS dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie…
- Art. 11Le disposizioni previste dai precedenti articoli non si applicano alle imprese impegnate…
- Art. 12L'ente o il datore di lavoro, presso cui il giovane frequenta il corso di formazione…
- Art. 13I datori di lavoro, all'atto della richiesta, devono dimostrare di non avere proceduto…
- Art. 13-bisIl Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puo' prevedere, limitatamente alle…
- Art. 14Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, entro cinque giorni, alla sezione di…
- Art. 15null
- Art. 16Le qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare sono riconosciute a…
- Art. 16-bisLe regioni, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 2 ed in relazione a concrete…
- Art. 16-terI giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell'articolo 7 o hanno…
- Art. 16-quaterLa commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di accertare, attraverso una…
Titolo II — Disposizioni in materia di artigianatoart. 17
Titolo III — Disposizioni in materia agrariaartt. 18 – 24-bis
- Art. 18Le regioni assumono iniziative dirette a favorire nel settore agricolo la promozione e…
- Art. 19Le cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all'articolo precedente devono…
- Art. 20Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le…
- Art. 21Durante il periodo di applicazione della presente legge, le imprese agricole, singole o…
- Art. 22Al fine di favorire la permanenza di forze giovanili in agricoltura, nella concessione di…
- Art. 23Per il periodo di applicazione della presente legge, le cooperative che operano nel…
- Art. 24Gli incentivi disposti dalle norme di cui al presente titolo spettano alle cooperative e…
- Art. 24-bisLe regioni predispongono programmi di assistenza finanziaria e tecnica, anche con…
Titolo IV — Disposizioni in materia di servizi socialmente utiliartt. 25-27
- Art. 25Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la…
- Art. 26Per il periodo di applicazione della presente legge, l'amministrazione centrale e le…
- Art. 26-bisI programmi di cui all'articolo precedente si attuano mediante contratti di formazione e…
- Art. 27L'amministrazione centrale e gli altri enti responsabili della attuazione dei progetti…
Titolo V — Disposizioni comuni e finaliartt. 28-30
- Art. 28Il mancato o irregolare svolgimento delle attivita' formative previste dalla presente…
- Art. 29L'onere derivante dall'attuazione della presente legge complessivamente valutato in lire…
- Art. 29-bisPer i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del…
- Art. 30La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
