Per il periodo di applicazione della presente legge, le cooperative che operano nel settore agricolo e della pesca, fruiscono, per ogni dipendente assunto e iscritto nella lista prevista dal precedente articolo 4, del contributo di cui al precedente articolo 9, lettera b). Si applicano inoltre le disposizioni, i controlli e le sanzioni stabiliti per i contratti di formazione previsti dalla presente legge. Il contributo e' condizionato alla frequenza obbligatoria dei dipendenti ai corsi di formazione professionale organizzati dalla regione.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art23 · fonte del testo

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