((I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell'articolo 7 o hanno frequentato i corsi di cui all'articolo 16-bis o i cicli formativi di cui all'articolo 26-bis della presente legge possono chiedere l'accertamento della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento. L'accertamento e' effettuato da una commissione istituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione composta da quattro esperti rispettivamente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il presidente della commissione e' nominato con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sentita la regione. La composizione della commissione e' determinate di volta in volta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in relazione allo accertamento che essa e' chiamata ad effettuare, e i due esperti in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori sono scelti fra gli iscritti in apposito albo istituito, per ciascuna categoria professionale, presso l'ufficio provinciale del lavoro. L'iscrizione a tale albo, che e' diviso in due sezioni, una per i datori di lavoro ed una per i lavoratori, e' disposta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative sul piano provinciale)).

Testo vigente dal 26 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art16ter · fonte del testo

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