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Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il contrassegno apposto su di una macchina ai sensi della presente legge ovvero alteri il contenuto del certificato di origine della macchina, e' punito ai sensi dell'articolo 469 del Codice penale. Alla stessa pena soggiace chiunque, non essendo concorso nel fatto, fa uso del certificato alterato o della macchina di cui sia stato alterato, cancellato o reso irriconoscibile il contrassegno. Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, a posto in macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilita', e' punito con la pena dell'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000 o con l'arresto fino a tre mesi.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1965 al 6 febbraio 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-11-28;1329~art15 · fonte del testo

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