Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili
Legge 28 novembre 1965, n. 1329
- Aggiornato al
- 6 febbraio 2016
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1Chiunque intenda vendere con riserva di proprieta' o con pagamento rateale o differito…
- Art. 2Le macchine contrassegnate sono vendute o locate ai sensi dell'articolo 1 con atto…
- Art. 3I contratti stipulati a norma e per gli effetti di cui agli articoli precedenti, nonche'…
- Art. 4Le caratteristiche, il prezzo di vendita, le modalita' per l'applicazione ed il distacco…
- Art. 5Le macchine contrassegnate, anche se materialmente connesse, incorporate o congiunte ad…
- Art. 6Il privilegio previsto dall'articolo 2762 del Codice civile ha, per le macchine…
- Art. 7I contratti di vendita con riserva di proprieta' e quelli di locazione previsti dalla…
- Art. 8Nei registri di cui al precedente articolo 3 devono essere trascritti, a richiesta di…
- Art. 9A richiesta delle parti, il cancelliere del tribunale ove la macchina e' registrata…
- Art. 10Possono essere emesse, in favore del venditore o del sovventore delle macchine…
- Art. 11Qualora piu' cambiali siano garantite sulla stessa macchina o sulle stesse macchine…
- Art. 12Le cambiali garantite da privilegio sulle macchine contrassegnate possono, fin dal primo…
- Art. 13Gli atti previsti dalla presente legge si rilasciano in originale. Essi, inoltre, per un…
- Art. 14Chiunque acquisti entro tre anni dalla data in cui ha effetto la presente legge macchine…
- Art. 15Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il contrassegno apposto su di una…
- Art. 16La presente legge ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del…
