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I finanziamenti di cui al precedente articolo 1 sono accordati in misura idonea a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di progetti, tenendo anche conto della capacita' futura di autofinanziamento e della previsione di puntuale rimborso da parte della cooperativa richiedente. Nei casi previsti al numero 2) del comma 4 del precedente articolo 1, alla spesa programmata per la realizzazione del progetto puo' essere aggiunta, nel limite del 20 per cento degli investimenti fissi, quella relativa alla formazione delle scorte necessarie. In ogni caso, l'importo massimo di ciascun finanziamento non puo' superare i 2 miliardi di lire per i progetti di cui al comma 4, numero 2), e al comma 5, lettere a) e b), dell'articolo 1 ed i 200 milioni di lire per i progetti di cui al numero 1), comma 4, del medesimo articolo. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonche' l'ammontare del capitale investito fissato al comma successivo e la misura dei tassi di interesse, di cui al primo comma del successivo articolo 6, possono essere modificati con decreto del Ministro del tesoro su proposta della Sezione. I progetti di cui al comma 4, numero 1), del precedente articolo 1, comprese le sostituzioni di passivita', sono finanziabili solo nei confronti di cooperative il cui capitale investito non superi, secondo i criteri di applicazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, i 500 milioni di lire all'inizio del programma di investimento.

Testo in vigore dal 5 marzo 1985 al 10 luglio 1986

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 165/1986

    Ha colpito questo articolo
    1 luglio 1986

    Oggetto delle norme contenute negli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 è l'impulso alla cooperazione per farne strumento di attuazione di programmi economici di emergenza, ma la materia "sviluppo della cooperazione" è attribuita dall'art. 4, n. 9, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige alla competenza regionale. Ne' l'impostazione della legge o i compiti affidati da essa alla cooperazione consentono di proiettare tale attività in una dimensione nazionale o ultraregionale, che potrebbe legittimare l'intervento dello Stato; così come neppure nell'economia della legge, il momento creditizio si pone come oggetto qualificante, al punto da reclamare, per l'intensità degli specifici interessi tutelati, la funzione unitaria di controllo dello Stato. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi, perché in contrasto con l'art. 4, n. 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e con gli artt. 1 e 2 d.P.R. 28 marzo 1975, n. 472, delle norme di attuazione emanate in materia, gli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige. - S. nn. 16/1956 e 356/1985.

    Art. 1 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione · Art. 2 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione · Art. 3 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione · Art. 4 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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