Corte costituzionale

Sentenza n. 165/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/07/1986 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 27 febbraio

1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure

urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), promossi con

ricorsi dei Presidenti delle province autonome di Bolzano e di Trento e

del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, notificati il 4

aprile 1985, depositati in Cancelleria il 10 ed il 12 aprile

successivi, ed iscritti ai nn. 17, 18 e 19 del registro ricorsi 1985.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

uditi gli avvocati Sergio Pannunzio per le province di Bolzano e di

Trento e Fabio Lorenzoni per la Regione Trentino-Alto Adige e

l'avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Provincia autonoma di Bolzano, la Provincia autonoma di

Trento e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, con tre ricorsi in

data 4 aprile 1985, hanno proposto distinte impugnazioni contro la

legge 27 febbraio 1985, n. 49 ("Provvedimenti per il credito alla

cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di

occupazione"), in quanto invasiva di proprie competenze statutariamente

garantite.

La Provincia autonoma di Bolzano ha concluso per la dichiarazione

di illegittimità costituzionale della legge nel suo complesso,

compreso il titolo I, se ed in quanto applicabile anche al territorio

di quella Provincia, ovvero, se e in quanto il titolo I non sia

applicabile, ha chiesto che siano dichiarati costituzionalmente

illegittimi gli artt. da 14 a 20 della suddetta legge, per violazione

degli artt. 3, terzo comma; 8, n. 20; 9, nn. 3 e 8; 15; 16 e 78 dello

Statuto speciale approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e

dell'art. 5 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 31 luglio

1978, n. 1017.

La Provincia autonoma di Trento ha chiesto che la legge n. 49 del

1985 venga dichiarata costituzionalmente illegittima nel suo complesso

e, in particolare, che tale sia dichiarato l'art. 19, primo e terzo

comma, per violazione degli artt. 3, terzo comma; 8, n. 20; 9, nn. 3 e

8; 15; 16 e 78 dello Statuto speciale approvato con d.P.R. n. 670 del

1972 e dell'art. 5 del d.P.R. di attuazione 31 luglio 1978, n. 1017.

La Regione Trentino-Alto Adige ha chiesto che ne siano dichiarati

illegittimi gli artt. 1-14, 17, 20 e 23 per violazione dell'art. 4,

punto 9 dello Statuto e degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n.

472, con cui sono state dettate le norme di attuazione dello Statuto

speciale in materia di cooperazione.

2. - Nel ricorso della Provincia autonoma di Bolzano si espone che

la legge n. 49 del 1985 detta due normative distinte: la prima,

contenuta nel titolo I, che disciplina il Fondo di rotazione per la

promozione e lo sviluppo della cooperazione; la seconda, contenuta nel

titolo II, che istituisce e regola il Fondo speciale per gli interventi

a salvaguardia dei livelli di occupazione.

La prima disciplina consiste in una normativa dettagliata dei

finanziamenti a favore della cooperazione per interventi inerenti ai

settori della industria, del commercio e del turismo, attuati tramite

imprese gestite in forma cooperativa.

La seconda disciplina - applicabile, per espressi riferimenti, alla

Provincia di Bolzano - regola dettagliatamente, attraverso una

pluralità di prescrizioni contenute negli artt. da 14 a 19, le

modalità di intervento per l'incremento della produzione industriale,

ai fini della salvaguardia dei livelli di occupazione delle imprese

industriali gestite in forma cooperativa. Essa violerebbe:

a) Il titolo II, gli artt. 3, terzo comma, 9, n. 8, e 16 dello

Statuto speciale poiché viene ad invadere una materia di competenza

legislativa ed amministrativa della Provincia ricorrente ("incremento

della produzione industriale") nella quale essa ha emanato una

specifica normativa che viene ad essere sovvertita dalla legge statale.

b) Il titolo II e in particolare l'art. 19, secondo e terzo comma,

della legge impugnata violerebbe lo Statuto speciale perché,

nell'attribuire alla Provincia ricorrente un ruolo meramente consultivo

ed istruttorio, la espropriano sotto questo profilo, della potestà

legislativa ed amministrativa nella materia dell'industria e

dell'incremento dell'occupazione, ad essa spettante.

c) Il titolo II e, in particolare, l'art. 19, primo comma,

violerebbero gli artt. 3, terzo comma, 9, n. 8, 15 e 78 dello Statuto

speciale, poiché l'art. 19, primo comma, prevede un potere del CIPI

con riferimento all'indirizzo e coordinamento di interessi di livello

locale che restano estranei a qualsiasi esigenza di carattere

nazionale; inoltre, tali interventi statali si traducono in un

dettagliato complesso di prescrizioni (artt. 14 - 18) che

interferiscono su molteplici aspetti locali della materia

dell'incremento della produzione industriale, così da ledere la sfera

di competenza provinciale.

d) Il titolo II e l'art. 20 della legge impugnata violerebbero gli

artt. 3, terzo comma, 15 e 78 dello Statuto, in quanto il "Fondo

speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione"

viene finanziato con disponibilità prelevate dal Fondo, di cui

all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sul quale alle Province

di Trento e di Bolzano è riservata una quota degli stanziamenti (art.

29 legge cit.), determinata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto e

dell'art. 5 delle norme di attuazione, di cui al d.P.R. 31 luglio 1978,

n. 1017. Pertanto, lo Stato non avrebbe potuto impiegare il nuovo fondo

anche per il territorio provinciale, ma avrebbe dovuto assegnare alla

Provincia una quota del relativo stanziamento (90 miliardi) in base al

parametro (popolazione-territorio) indicato dall'art. 78 dello

Statuto.

Qualora le disposizioni del titolo 1 si dovessero ritenere

applicabili nei confronti della Provincia di Bolzano, si denunciano

anche in relazione alle norme contenute in detto titolo.

e) La violazione degli artt. 3, terzo comma; 8, n. 20; 9, nn. 3 e

8; 16 dello Statuto speciale, per invasione della competenza

legislativa ed amministrativa della Provincia ricorrente, in quanto le

dettagliate disposizioni ivi contenute lederebbero la sfera di

competenza provinciale in tema di turismo e industria alberghiera, di

commercio e di incremento della produzione industriale.

f) La violazione degli artt. 3, terzo comma; 15 e 78 dello Statuto

e delle relative norme di attuazione (art. 5 d.P.R. 31 luglio 1978, n.

1017) in quanto il Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione previsti dall'art. 1 è finanziato alla stessa

stregua del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei

livelli di occupazione; sussisterebbero, dunque, gli stessi motivi

d'illegittimità costituzionale dedotti a proposito del finanziamento

di esso.

3. - La Provincia autonoma di Trento ha formulato identiche

doglianze.

La Regione Trentino-Alto Adige, a sua volta, ha dedotto la

violazione dell'art. 4; punto 9, dello Statuto speciale - che le

attribuisce competenza primaria in materia di sviluppo della

cooperazione e vigilanza sulle cooperative - da parte degli artt.

1-13, 14, 17, 20 e 23 della legge n. 49 del 1985, i quali

contrasterebbero anche con gli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 472 del 1975,

con cui sono state adottate le norme di attuazione in materia di

cooperazione.

4. - Davanti a questa Corte si è costituito il Presidente del

Consiglio dei Ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate non

fondate.

Secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri, le questioni

relative al titolo primo della legge sarebbero infondate, innanzitutto

perché la competenza delle Province nelle materie "turismo e industrie

alberghiere", "commercio e incremento della produzione industriale"

comporta solo che le stesse possano regolare, entro i limiti della

competenza statale in materia di credito, l'accesso al credito dei

soggetti che operano nei relativi settori economici (come si argomenta

dall'art. 109 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dalla sentenza 17

luglio 1975, n. 221 di questa Corte). Viceversa, nella Regione

Trentino-Alto Adige, il cui Statuto prevede che spetti alla stessa

Regione una materia definita come "sviluppo della cooperazione e

vigilanza sulle cooperative", non potrebbe ritenersi di competenza

delle due Province, bensì della Regione, il dettare discipline che

abbiano come destinatari le cooperative in quanto tali, a prescindere

dal settore economico in cui operano.

Per quel che concerne le violazioni, dedotte dalle Province, degli

artt. 15 e 78 dello Statuto, poiché le norme impugnate prevedono un

intervento non esclusivamente finalizzato all'incremento di attività

industriali, da un lato l'art. 15 dello Statuto non sarebbe

applicabile, e dall'altro si sarebbe in un ambito estraneo al campo di

applicazione dell'art. 78.

Riguardo al ricorso della Regione, questa, in quanto competente a

promuovere lo sviluppo delle imprese cooperative operanti sul proprio

territorio, potrebbe dettare norme che ne agevolino il ricorso al

credito, ma ciò non escluderebbe che lo Stato, nell'esercizio del

credito, che è funzione sua propria, possa configurare una forma di

intervento finanziario a sostegno dell'economia, attraverso concessione

di crediti ad imprese cooperative. Del resto la possibilità di una

duplice disciplina, che tragga la sua legittimità da diverse clausole

attributive di competenza, è alla base della normativa in tema di

coordinamento tra agevolazioni creditizie previste da leggi statali e

regionali (art. 16 della legge 2 maggio 1976, n. 902).

Quanto alla disciplina prevista nelle altre norme impugnate,

inserite nel secondo titolo della legge, si sostiene che essa riguarda

misure di sostegno all'occupazione, volte cioè non tanto ad

incrementare la produzione industriale, quanto ad evitare lo stato di

disoccupazione ponendo a disposizione dei lavoratori mezzi per

continuare la produzione in situazioni in cui può persistere

un'economicità dell'impresa, se gestita in forma cooperativa e non

capitalistica. Si tratterebbe, pertanto, d'una disciplina di sostegno

all'occupazione ed all'economia nell'interesse generale del Paese, che

il legislatore statale è competente ad emanare in base all'art. 4

dello Statuto e che prevale sia sulla competenza regionale in materia

di sviluppo della cooperazione sia su quelle provinciali in materia di

commercio ed incremento della produzione industriale.

Non sarebbero quindi fondate le rimanenti censure rivolte al

sistema della legge dalla Regione e dalle due Province, tenuto anche

conto:

a) che la partecipazione consultiva delle province al procedimento

di erogazione dei contributi a fondo perduto consente di attuare un

coordinamento tra l'interesse nazionale espresso dalla normativa in

esame e gli interessi che sono alla base delle competenze provinciali

in materia di commercio e di incremento della produzione industriale;

b) che il potere attribuito al CIPI dal primo comma dell'art. 19

della legge n. 49 ha come scopo di coordinare questa agevolazione con

quelle già esistenti e dunque non di limitare l'ambito di operatività

delle altre, ma di quest'ultima;

c) la riduzione di 180 miliardi apportata dall'art. 20 della legge

alle disponibilità esistenti sul Fondo, di cui all'art. 3 della legge

12 agosto 1977, n. 675, corrisponde all'entità degli stanziamenti

previsti (rispettivamente per 100 ed 80 miliardi) dagli artt. 59 della

legge 7 agosto 1982, n. 526 e 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130,

citati dallo stesso art. 20. Con queste disposizioni la dotazione del

fondo era stata incrementata per interventi ".. a favore di imprese

cooperative di produzione e lavoro ... costituite da lavoratori

collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi", ma

poiché questi stanziamenti non erano stati impegnati, la loro

destinazione al nuovo fondo non trovava alcun ostacolo nell'art. 29,

ultimo comma, della 1. 12 agosto 1977, n. 675, destinato ad operare in

relazione alla consistenza del fondo quale la legge dello Stato in

concreto determina, potendola perciò variare. Considerato in diritto :

5. - I ricorsi indicati in epigrafe possono riunirsi per essere

decisi congiuntamente, considerate la stretta analogia e la connessione

delle censure con essi dedotte.

6. - Ai fini di stabilire l'oggetto e i limiti di incidenza della

legge 27 febbraio 1985, n. 49 nella sfera delle competenze degli enti

ricorrenti, occorre precisare in via preliminare il contenuto e gli

effetti della normativa con essa posta.

Già la enunciazione del titolo I (Istituzioni e funzionamento del

Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)

è significativa nell'indicarne l'operatività nel settore della

cooperazione, confermata dal complesso normativo e dalle singole norme

che fanno leva sull'impiego delle cooperative per realizzare progetti

volti a incrementare la produttività e l'occupazione.

Del pari riferita alla materia della cooperazione è la disciplina

contenuta nel titolo II (Istituzioni e funzionamento del fondo speciale

per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione), benché

tale riferimento non sia reso evidente dalla enunciazione

dell'epigrafe.

La normativa regola, infatti, il contenuto e le modalità del

sostegno ad interventi di "particolari" cooperative, qualificate da

propri requisiti rispetto a quelli previsti dall'art. 1: la

costituzione degli organismi da parte di lavoratori ammessi al

trattamento della Cassa integrazione guadagni oppure appartenenti a

imprese in via di ristrutturazione o di conversione, sottoposte a

procedure concorsuali ovvero, infine, licenziati per riduzione delle

attività o per riduzione di personale.

Il compito affidato a queste cooperative è diretto ad elidere o ad

attenuare le conseguenze della situazione precaria delle imprese, alle

quali appartengono i lavoratori (che ne sono soci), attraverso

l'acquisto, l'affltto, la gestione anche parziale delle aziende o di

singoli rami di azienda o gruppi di beni oppure mediante iniziative

imprenditoriali sostitutive (cfr. lett. b, primo comma, art. 14).

È riconosciuto alle cooperative diritto di prelazione

nell'acquisto di queste aziende (art. 14, n. 2), mentre sono

determinati l'ammontare della quota di conferimento del socio

lavoratore e le modalità di versamento di essa (art. 15) e, in deroga

alla normativa vigente, è prescritto che al capitale delle cooperative

possono partecipare società finanziarie, anch'esse a struttura

mutualistica (art. 16).

7. - Questi essendo i tratti essenziali della disciplina del titolo

II della legge n. 49, il suo contenuto - valutato alla stregua anche di

quello del titolo I - appare caratterizzato dalla definizione dei

compiti, attribuiti alla cooperazione allo scopo di perseguire il

potenziamento dell'attività produttiva, dei mezzi per realizzare

l'incremento o il mantenimento dei livelli di occupazione.

Questa funzione (di emergenza) della cooperazione è posta in

rilievo nella relazione ministeriale al disegno di legge n. 1522

presentato il 4 aprile 1984 (IX Legislatura, Camera dei deputati, Atti

parlamentari, p. 1-3); da esso affiora il fine del provvedimento,

inteso a dare "sostegno e stimolo alla iniziativa imprenditoriale

cooperativa", attraverso appropriati incentivi finanziari, per superare

le remore "di un sistema creditizio che non è in grado di offrire

adeguate risposte alle particolari esigenze e alle funzioni della

impresa cooperativa" nonostante la "proclamata opportunità di favorire

la cooperazione (art. 45 della Costituzione)".

Il complesso degli elementi descritti pone in luce il particolare

contributo che la legge n. 49 affida alle cooperative, rafforzandone e

qualificandone la struttura e agevolandone la azione soprattutto con il

più facile accesso al credito.

Oggetto della legge è, in definitiva, l'impulso strutturale e

funzionale impresso alla cooperazione per farne strumento di attuazione

di programmi economici di emergenza.

Dall'oggetto della normativa, così individuato, deriva la

fondatezza della censura, dedotta nel ricorso della Regione, di

illegittimità costituzionale della l. n. 49 per contrasto con l'art.

4, n. 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato

con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Tale articolo è stato invocato a fondamento della censura

congiuntamente con la dedotta violazione degli artt. 1 e 2 del d.P.R.

28 marzo 1975, n. 472 (Norme per l'attuazione dell'anzidetto Statuto in

materia di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle

cooperative).

L'art. 4, n. 9 attribuisce alla potestà normativa primaria della

Regione autonoma Trentino-Alto Adige la materia dello "sviluppo della

cooperazione" e della "vigilanza sulle cooperative". Tale attribuzione

è definita e precisata in tutta la sua ampiezza dagli artt. 1 e 2 del

d.P.R. n. 472 del 1975. Il primo di questi articoli individua nella

Regione l'ente al quale, nell'ambito del suo territorio, sono conferite

"le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di

cooperazione, esercitate direttamente dagli organi centrali e

periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti

pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale". L'art. 2 devolve

alla Regione "fra l'altro" la competenza ad "assumere le iniziative e

svolgere le attività dirette a promuovere e sviluppare la

cooperazione, l'educazione cooperativa ed a favorire e realizzare studi

e ricerche nel settore cooperativo".

8. - Alla stregua del criterio della identificazione dell'ambito

delle materie, oggetto della competenza normativa regionale, in base al

contenuto proprio di esse ed alla conseguente stretta inerenza delle

misure adottabili dalla Regione (cfr. Corte cost. 7 giugno 1962, n.

46), appare chiaro che appartiene alla competenza primaria della

Regione Trentino - Alto Adige regolare la "promozione e lo sviluppo

della cooperazione" (art. 4, n. 9 Statuto; art. 2 d.P.R. n. 472 del

1975 cit.).

La forza del riferimento non è attenuata dal precetto dell'art. 1,

n. 2 lett. b) della legge n. 49, secondo il quale i finanziamenti del

fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione hanno per

destinatarie cooperative iscritte nei registri delle prefetture e nello

schedario generale della cooperazione, soggette alla vigilanza del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Infatti il d.P.R. 28

marzo 1975, n. 472 conferma che la vigilanza sugli enti cooperativi

spetta alla Regione (artt. 1 e 3), la quale provvede alla tenuta del

registro di tali enti e notifica al ministero del lavoro e della

previdenza sociale le iscrizioni e le successive variazioni, al fine

dell'aggiornamento dello schedario generale. Ed è il registro

regionale che sostituisce ad ogni effetto quello prefettizio (art. 4).

Né l'impostazione della legge n. 49, né i compiti affidati da

essa alla cooperazione consentono di proiettare tale attività in una

dimensione nazionale o ultraregionale, dimensione che potrebbe

legittimare l'intervento dello Stato (cfr. sent. n. 356 del 21 dicembre

1985).

Si è già osservato (cfr. n. 6) che l'unico momento di rilevanza

nazionale rinvenibile nella legge è dato dalla facoltà delle

associazioni nazionali, riconosciute dal ministero del lavoro, di

partecipare alle cooperative di produzione e lavoro previste dall'art.

14 (cfr. art. 16, n. 2) attraverso la costituzione di società

finanziarie; momento che non può valere a qualificare in senso

nazionale la funzione cooperativistica, dato il carattere eventuale e

limitato di tale partecipazione, che, oltre tutto, non può superare il

venti per cento del capitale appartenente alle cooperative stesse (cfr.

art. 16 cit.).

9. - È priva di fondamento l'osservazione del Presidente del

Consiglio dei ministri, secondo il quale la competenza regionale in

materia di sviluppo della cooperazione non escluderebbe l'intervento

dello Stato per quanto attiene alla difesa del risparmio e al controllo

del credito, che è funzione sua propria - deve intendersi - anche nel

momento normativo.

È preliminarmente da rilevare che in altro contestuale ricorso,

promosso dal Presidente del Consiglio (R. ric. n. 28 del 1985) nei

confronti della Provincia di Bolzano, discusso nella stessa data di

quelli qui riuniti, lo stesso Presidente del Consiglio ha sostenuto che

la materia che interessa rientra nella competenza della Regione

Trentino-Alto Adige.

Comunque, in linea generale è da osservare che nell'economia della

legge il momento creditizio non si pone come oggetto qualificante, al

punto da reclamare, per l'intensità degli specifici interessi

tutelati, la funzione unitaria di controllo dello Stato (cfr. sentenza

9 luglio 1956, n. 16 di questa Corte).

Nella legge n. 49 le misure creditizie non assumono né valore né

dimensioni, atte a qualificare la normativa implicata, bensì esplicano

il ruolo limitato e strumentale di attuazione delle concrete misure a

sostegno delle attività cooperativistiche nei sensi già rilevati.

È fondata, quindi, la censura d'illegittimità costituzionale

degli artt. 1-13, 14, 17, 20, 23 della legge n. 49/1985, poiché

sussiste la violazione della competenza normativa primaria della

Regione Trentino-Alto Adige.

10. - Non sono fondati, invece, i ricorsi proposti contro la legge

n. 49 del 1985 dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

È da affermare preliminarmente - risolvendo in senso positivo il

dubbio prospettato dalle ricorrenti - che la normativa del titolo I

della legge è operante nel territorio di entrambe le Province.

L'efficacia territoriale di atti normativi, che emanino da enti

(come le province) a dimensioni circoscritte, opera come limite

spaziale di tale competenza normativa. Riguardo alle fonti normative

statali è il territorio nazionale che designa l'ambito naturale della

loro efficacia, in quanto elemento normale, nel quale tali fonti sono

destinate ad operare, a meno che particolari disposizioni derogatorie

ne circoscrivano l'efficacia soltanto ad una parte dello spazio, al

quale esse sono astrattamente riferibili.

In mancanza di deroghe, non appare corretta la formulazione

dubitativa, che, come nel presente giudizio, non infrequentemente è

proposta avanti questa Corte circa la possibile (o eventuale)

applicazione di leggi dello Stato soltanto a determinate parti del suo

territorio, con esclusione di altre, ad ordinamento caratterizzato da

particolare autonomia.

Né è fondato l'argomento specifico tratto, a sostegno della tesi

territorialmente limitativa, dall'art. 19, n. 1, poiché tale norma,

che fa espressa menzione delle province autonome di Trento e di

Bolzano, ha carattere procedimentale ed attuativo, giustificato da

ragioni di coordinamento, attesi i vari momenti di interferenza tra le

diverse agevolazioni imputabili allo Stato, alla Regione ed alle

predette province autonome.

Connesso con tale competenza è anche l'intervento di queste

province in talune fasi dell'attività di finanziamento (cfr. art. 19,

n. 3); ma siffatti specifici riferimenti, per la particolare loro

ragione, confermano che - in mancanza di apposite clausole limitative -

tutta la normativa della legge è operante nel territorio delle

province sopra indicate.

11. - Le considerazioni già svolte con riferimento all'oggetto, ai

destinatari a al funzionamento della normativa consentono di affermare

che essa non invade la sfera della competenza delle provincie, in

materia di "incremento della produzione industriale" (violando gli

artt. 3, terzo comma, 9 nn. 3 e 8, 16 dello Statuto speciale ).

È da escludere, poi, che la rilevata applicabilità nelle province

autonome di Trento e di Bolzano comporti la illegittimità del titolo I

della legge per violazione degli artt. 3, terzo comma; 8, n. 20, 9, nn.

3, 8 ; 16 dello Statuto speciale in quanto lesivo della competenza

provinciale in materia di turismo, di industria alberghiera e di

commercio.

Le osservazioni svolte circa l'oggetto della legge anche che le ora

ricordate materie di competenza provinciale si pongano, nella economia

della legge stessa, come elemento qualificante. Esse individuano

soltanto momenti e attribuzioni strumentali rispetto al contenuto

cooperativistico della normativa, in quanto toccano settori nei quali

l'attività delle cooperative è destinata ad esplicarsi.

È ciò spiega anche l'attribuzione dei compiti "consuntivi e

istruttori" alle province autonome nell'avvio e nella valutazione delle

iniziative (art. 19, n. 3).

12. - L'affermata competenza della Regione (cfr. n. 8) esclude la

fondatezza dei profili di violazione dell'art. 3, terzo comma, 9, n. 8,

15 e 78 dello Statuto speciale ad opera dell'art. 19, primo comma, n. 1

della l. n. 49.

Non è, poi, fondata la censura secondo la quale il C.I.P.I.

agirebbe come organo di indirizzo e di coordinamento di interessi

locali, poiché questa autorità determina e coordina, con apposite

direttive, le modalità di attuazione della legge, avuto riferimento ai

diversi soggetti pubblici, nazionali e locali, e privati interessati.

13. - Quanto, infine alla violazione degli artt. 3, terzo comma, 15

e 78 dello Statuto e delle relative norme di attuazione (art. 5 d.P.R.

31 luglio 1978, n. 1017 ), merita adesione l'argomento addotto dal

Presidente del consiglio.

La riduzione di 180 miliardi apportata dall. art. 20 della legge n.

49 alle disponibilità esistenti sul fondo, previsto dalla l. 12 agosto

1977, n. 675, corrisponde agli stanziamenti di 180 miliardi

complessivi, di cui agli artt. 59 l. 7 agosto 1982, n. 526 e 19 l. 26

aprile 1983, n. 130, richiamati dallo stesso art. 20.

La destinazione di questi fondi concerneva interventi "a favore di

imprese cooperative di produzione e di lavoro costituite dai lavoratori

collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi".

La riserva alle Province autonome di Trento e di Bolzano di una

quota di tali fondi, determinata in base alle norme, di cui si assume

la violazione, presupporrebbe il mancato esercizio da parte dello Stato

del potere di variazione, ma, trattandosi di stanziamenti che - secondo

l'affermazione del Presidente del Consiglio - non erano stati

impegnati, era pienamente legittima, nel rispetto dei procedimenti

prescritti, la nuova destinazione, che, oltre tutto, perseguiva

finalità identiche a quella originaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17,

20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il

credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli

di occupazione) nella parte in cui la disciplina in essi prevista

concerne la Regione Trentino-Alto Adige;

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

della legge 27 febbraio 1985, n. 49 predetta, in riferimento agli artt.

3, terzo comma, 8, n. 20; 9, nn. 3 e 8; 15; 16 e 78 del d.P.R. 31

agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi

costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige) e all'art. 5 d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione

dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di

artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere,

commercio, fiere e mercati) sollevate dalle Province di Trento e

Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 giugno 1986.

Fto: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari