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Miscellanea
Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione
Legge 27 febbraio 1985, n. 49
- Aggiornato al
- 1 gennaio 2021
- Articoli
- 24
- Versioni storiche
- 70
Titolo I — Istituzione e funzionamento del fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazioneartt. 1-13
- Art. 1E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita…
- Art. 2Il Foncooper e' alimentato: a) dalla anticipazione di lire 90 miliardi di cui almeno 20…
- Art. 3senza rubricaabrogato
- Art. 4I crediti derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi del precedente articolo 1 o…
- Art. 5senza rubricaabrogato
- Art. 6senza rubricaabrogato
- Art. 7Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro…
- Art. 8--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1…
- Art. 9Ai finanziamenti del Foncooper e a quelli erogati dalle societa' finanziarie ai sensi…
- Art. 10Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato…
- Art. 11L'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947…
- Art. 12senza rubricaabrogato
- Art. 13Gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari di cui…
Titolo II — Istituzione e funzionamento del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazioneartt. 14-19
Titolo III — Finanziamento dei fondi e disposizioni finaliartt. 20-24
- Art. 20Le disponibilita' esistenti sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977…
- Art. 21senza rubricaabrogato
- Art. 22Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad incrementare la propria partecipazione al fondo…
- Art. 23Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della…
- Art. 24La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
