Articolo abrogato dalla l. 5 marzo 2001, n. 57.
Abrogato dal 4 aprile 2001
Articolo abrogato dalla l. 5 marzo 2001, n. 57.
Abrogato dal 4 aprile 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1997 al 4 aprile 2001. 260 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Possono essere ammesse ai benefici previsti dal presente titolo, secondo le modalita' indicate negli articoli successivi, le cooperative, ivi comprese le piccole societa' cooperative, appartenenti al settore di produzione e lavoro che, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 1, secondo comma:
tolto: a) siano costituite da lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati per cessazione dell'attivita' dell'impresa o per riduzioni di personale;
tolto: b) realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di cui alla precedente lettera a) mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami d'azienda o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive. Le cooperative costituite per le finalita' di cui al presente articolo, le quali abbiano in gestione anche parziale le aziende, possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Le cooperative possono altresi' associare altri lavoratori in cassa integrazione guadagni, nonche' personale tecnico e amministrativo in misura non superiore al 20 per cento e persone giuridiche, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano, in misura non superiore al 25 per cento del capitale socialeaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2001, N. 57.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-02-27;49~art14 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.