Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 165/1986

    Ha colpito questo articolo
    1 luglio 1986

    Oggetto delle norme contenute negli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 è l'impulso alla cooperazione per farne strumento di attuazione di programmi economici di emergenza, ma la materia "sviluppo della cooperazione" è attribuita dall'art. 4, n. 9, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige alla competenza regionale. Ne' l'impostazione della legge o i compiti affidati da essa alla cooperazione consentono di proiettare tale attività in una dimensione nazionale o ultraregionale, che potrebbe legittimare l'intervento dello Stato; così come neppure nell'economia della legge, il momento creditizio si pone come oggetto qualificante, al punto da reclamare, per l'intensità degli specifici interessi tutelati, la funzione unitaria di controllo dello Stato. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi, perché in contrasto con l'art. 4, n. 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e con gli artt. 1 e 2 d.P.R. 28 marzo 1975, n. 472, delle norme di attuazione emanate in materia, gli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige. - S. nn. 16/1956 e 356/1985.

    Art. 1 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione · Art. 2 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione · Art. 3 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione · Art. 4 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 4 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1986 al 4 aprile 2001. 147 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: I finanziamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge sono rimborsati in rate semestrali costanti, posticipate, al tasso che viene periodicamente fissato con decreto del Ministro del tesoro in relazione all'andamento del mercato finanziario e in misura non superiore al 50 per cento dei tassi di riferimento dei singoli settori interessati. Il tasso e' ridotto a meta' per le cooperative e per i progetti di cui al comma 5 dell'articolo 1, nonche' per i progetti da realizzarsi nelle aree gia' di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e per il caso in cui l'ente richiedente integri la domanda di finanziamento con una apposita sottoscrizione di capitale sociale, pari ad almeno il 20 per cento del valore dell'investimento previsto. Oltre ai tassi di interesse, determinati ai sensi dei commi precedenti, restano a carico delle cooperative mutuatarie soltanto le spese relative ai contratti e quelle - anche tributarie - ad essi inerentiaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2001, N. 57.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-02-27;49~art6 · fonte del testo

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