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Possono essere ammesse ai benefici previsti dal presente titolo, secondo le modalita' indicate negli articoli successivi, le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 1, secondo comma:

  • a)siano costituite da lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati per cessazione dell'attivita' dell'impresa o per riduzioni di personale;
  • b)realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di cui alla precedente lettera a) mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami d'azienda o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive. Le cooperative costituite per le finalita' di cui al presente articolo, le quali abbiano in gestione anche parziale le aziende, possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Le cooperative possono altresi' associare altri lavoratori in cassa integrazione guadagni, nonche' personale tecnico e amministrativo in misura non superiore al 20 per cento e persone giuridiche, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano, in misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale.

Testo in vigore dal 5 marzo 1985 al 10 luglio 1986

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 165/1986

    Ha colpito questo articolo
    1 luglio 1986

    Oggetto delle norme contenute negli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 è l'impulso alla cooperazione per farne strumento di attuazione di programmi economici di emergenza, ma la materia "sviluppo della cooperazione" è attribuita dall'art. 4, n. 9, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige alla competenza regionale. Ne' l'impostazione della legge o i compiti affidati da essa alla cooperazione consentono di proiettare tale attività in una dimensione nazionale o ultraregionale, che potrebbe legittimare l'intervento dello Stato; così come neppure nell'economia della legge, il momento creditizio si pone come oggetto qualificante, al punto da reclamare, per l'intensità degli specifici interessi tutelati, la funzione unitaria di controllo dello Stato. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi, perché in contrasto con l'art. 4, n. 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e con gli artt. 1 e 2 d.P.R. 28 marzo 1975, n. 472, delle norme di attuazione emanate in materia, gli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige. - S. nn. 16/1956 e 356/1985.

    Art. 1 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione · Art. 2 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione · Art. 3 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione · Art. 4 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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