[1]per la ristrutturazione e riconversione industriale

[2]La percentuale massima complessiva dei mutui agevolati, dei contributi sugli interessi nonche' dei contributi pluriennali, previsti rispettivamente dalle lettere a) b) e c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' elevata al 70 per cento del costo globale previsto dai progetti sia di ristrutturazione sia di riconversione realizzati nei territori di cui all'art. 1. ((Per le iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale, nonche' per i nuovi impianti e gli ampliamenti di qualsiasi dimensione, conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del presente testo unico, le agevolazioni finanziarie previste da tale legge sono cumulabili, a valere sulle disponibilita' del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale di cui al primo comma dell'articolo 3 della predetta legge, con il contributo di cui all'articolo 69, primo comma, del presente testo unico, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto)). ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 30 GENNAIO 1979, N. 23, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 MARZO 1979, N. 91)). ((Le imprese di cui al decimo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per i progetti di ristrutturazione e di riconversione localizzati nel centro-nord possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge stessa allorche' i progetti previsti nei programmi complessivi di cui al richiamato decimo comma risultino conformi ai programmi finalizzati per la parte in essi rientrante e prevedano che almeno il 40 per cento del costo globale preventivo dei programmi complessivi stessi sia da realizzarsi nei territori di cui all'articolo 1 del presente testo unico)). Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a 30 miliardi le quali realizzino progetti di riconversione comportanti livelli occupazionali superiori a quelli preesistenti, sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge predetta a condizione che sia prevista la localizzazione degli impianti nei territori di cui all'art. 1. Alle imprese di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma tredicesimo, della legge 12 agosto 1977, n. 675. Tra i progetti di riconversione ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, sono compresi anche i progetti diretti a sostituire gli impianti esistenti nelle aree indicate nell'art. 8 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entita' nei territori di cui all'art. 1.

Testo vigente dal 2 aprile 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 aprile 1979

Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1978 al 2 aprile 1979. 249 parole tolte, 112 parole aggiunte in 8 capoversi.

… progetti sia di ristrutturazione sia di riconversione realizzati nei territori di cui all'art. 1.tolto: (1) Per le iniziative tolto: rientranti nei aggiunto: di ristrutturazione e riconversione industriale, nonche' per i nuovi impianti e gli ampliamenti di qualsiasi dimensione, conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, localizzate nei territori di cui tolto: all'art. 1 aggiunto: all'articolo 1 del presente testo unico, le agevolazioni finanziarietolto: , previste da tale leggetolto: , sono cumulabili, a valere sulle disponibilita' del Fondo per la ristrutturazione e aggiunto: la riconversione industriale di cui al primo comma tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 3 della predetta legge, con il contributo di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 69, primo comma, del presente tolto: Testo Unico aggiunto: testo unico, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto.tolto: (2) Per i progetti di riconversione localizzati negli indicati territori di cui all'art. L. ai fini dell'applicazione del precedente comma, non si applica il limite di 15 miliardi relativo agli investimenti fissi previsto dall'art. 63. Lo stesso limite non si applica per i nuovi impianti previsti nell'ambito dei programmi di cui all'art. 2, secondo comma, punto c) della predetta aggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 30 GENNAIO 1979, N. 23, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 MARZO 1979, N. 91. Le imprese di cui al decimo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977aggiunto: , n. 675tolto: .(3) Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore, a 30 miliardi, nonaggiunto: , per i progetti di ristrutturazione e di riconversione localizzati nel centro-nord possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge tolto: 12 agosto 1977, n. 675, se il programma complessivo di ciascuna di esse non sia conforme ai programmi finalizzati aggiunto: stessa allorche' i progetti previsti nei programmi complessivi di cui al tolto: quarto comma dell'art. 2 della stessa legge e non preveda progetti pari almeno al aggiunto: richiamato decimo comma risultino conformi ai programmi finalizzati per la parte in essi rientrante e prevedano che almeno il 40 per cento del costo globale preventivo tolto: da realizzare nei territori di cui all'art. 1. Ai progetti di nuovi impianti compresi negli anzidetti programmi complessivi e localizzati aggiunto: dei programmi complessivi stessi sia da realizzarsi nei territori di cui tolto: all'art. 1, che non rientrino tra quelli previsti dalla lettera b) del terzo comma dell'art. 3 della legge medesima si applicano, in quanto compatibili con il disposto del precedente comma a valere sulle disponibilita' del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, i meccanismi di agevolazione di cui agli articoli 63 e 69, commi da 1 a 7, del presente Testo Unico.(4) aggiunto: all'articolo 1 del presente testo unico. Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a 30 miliardi … condizione che sia prevista la localizzazione degli impianti nei territori di cui all'art. 1.tolto: (5) Alle imprese di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma tredicesimo, della legge 12 agosto 1977, n. 675.tolto: (6) Tra i progetti di riconversione ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 12 … la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entita' nei territori di cui all'art. 1.tolto: (7)

tolto: (1) Art. 3, c. 6°, L. n. 675/1977

tolto: (2) Idem, art. 3, c. 7° e 8°

tolto: (3) Idem, c. 8°

tolto: (4) Art. 3, c. 11°, L. n. 675/1977

tolto: (5) Idem, c. 12°

tolto: (6) Idem, c. 13°

tolto: (7) Idem, art. 3, c. 3°, lett. b)

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art60 · fonte del testo

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