All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche: "a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "dai medesimi promossa," sono aggiunte le seguenti: "nonche' nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e),";

  • b)al comma 7, lettera b) le parole: "alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche" sono sostituite dalle seguenti: "a iniziative di pubblica utilita' nonche' investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, ((anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy,)) in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque";
  • c)al comma 11, lettera e), dopo le parole: "ammissibili a finanziamento" sono aggiunte le seguenti: ", e i settori di intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonche' i criteri e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori di intervento";
  • d)al comma 11, lettera e-bis), le parole: "con riferimento a ciascun esercizio finanziario," sono soppresse; le parole: "ai sensi del comma 7, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b),"; le parole: "con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A.," sono soppresse; le parole: "a condizioni di mercato" sono soppresse; alla fine ((della lettera)) sono aggiunte le seguenti parole: "Con una o piu' convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalita' operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia." 2. Al comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "stabiliti negli Stati membri dell'Unione Europea", sono aggiunte le seguenti: "enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE,". ((2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 7, lettera a), le parole: "Tali operazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le operazioni adottate nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,";
  • b)al comma 11-bis, dopo le parole: "per l'effettuazione delle operazioni" sono inserite le seguenti: "adottate nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo")).

Testo vigente dal 12 novembre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 12 novembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 2014 al 12 novembre 2014. 2 parole tolte, 111 parole aggiunte in 4 capoversi.

… del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, aggiunto: anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque";

… CDP S.p.A.," sono soppresse; le parole: "a condizioni di mercato" sono soppresse; alla fine tolto: del capoverso aggiunto: della lettera sono aggiunte le seguenti parole: "Con una o piu' convenzioni tra il Ministero … "enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE,aggiunto: ". 2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) al comma 7, lettera a), le parole: "Tali operazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le operazioni adottate nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,";

aggiunto: b) al comma 11-bis, dopo le parole: "per l'effettuazione delle operazioni" sono inserite le seguenti: "adottate nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133~art10 · fonte del testo

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