Art. 3 — Esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte della Cassa depositi e prestiti Spa
Al fine di rafforzare l'attivita' della societa' Cassa depositi e prestiti Spa a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitivita' rispetto alle altre entita' che operano con le stesse finalita' sui mercati internazionali, la medesima societa', direttamente o tramite la societa' SACE Spa, svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attivita' puo' essere esercitata anche attraverso una diversa societa' controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 2. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, le parole: "quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato" sono soppresse
Testo vigente dal 26 marzo 2015
